VENEZIA – Nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 febbraio, la Regione Veneto ha diffuso una circolare per chiarire le modalità di applicazione dell’ordinanza emessa ieri dal ministero della Salute, d’intesa con il presidente del Veneto, circa «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019». In particolare la circolare vuole chiarire il comma 2 della lettera A dell’articolo 1 dell’ordinanza ministeriale che prevede la «sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni».
La circolare della Regione Veneto spiega che con queste parole si intende sospendere «manifestazioni che determinino significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati». «In questo senso – spiega la circolare – sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che comportando l’afflusso di pubblico esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale ed economica. Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo».
«In via generale – continua la circolare – non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, doposcuola, centri musicali e scuola guida), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco ecc.), e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano concentrazioni di persone. Sono escluse da tale sospensione anche tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense, i mercati settimanali».
«Una particolare attenzione – continua la circolare – va prestata alle attività di preminente carattere sociale. Non possono pertanto essere ricomprese nella sospensione attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni). Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie, civili e religiose, a condizione di permettere la partecipazione ai soli familiari.
«In relazione alla disinfezione giornaliera dei trasporti pubblici – conclude la circolare – l’attuazione della direttiva è di competenza delle Aziende che hanno in gestione il servizio con i normali prodotti presenti sul mercato».