ROMA – Il Decreto Interministeriale n. 24 del 31 dicembre 2018 dispone che, per l’anno 2018 – nel limite di undici milioni di euro per il Fermo Pesca Obbligatorio e nel limite di cinque milioni di euro per il Fermo Pesca Non Obbligatorio – sia riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
Le imprese interessate a ricevere l’indennità, in base a quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto, dovranno presentare una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 28 febbraio 2019, tramite il sistema telematico denominato “CIGSonline”. La procedura d’inoltro e i relativi allegati con apposite istruzioni sono disponibili nella pagina web dedicata al fermo pesca.
Qualora le richieste aziendali superino il predetto stanziamento, la relativa indennità sarà ridotta proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.
Il Decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti con provvedimento 1-83 del 22 gennaio 2019
Nella pagina web dedicata vengono fornite le informazioni per la Presentazione delle istanze dal 25 gennaio al 28 febbraio 2019.
In particolare le imprese adibite alla Pesca Marittima che nell’annualità 2018 sono state interessate alla sospensione dell’attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, potranno presentare istanza per il riconoscimento dell’indennità a sostegno del reddito in favore dei propri dipendenti, utilizzando il sistema denominato CIGSonline.
Viene confermata l’estensione dell’indennità ai casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da tutte le misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio delle imbarcazioni, decise dalle autorità pubbliche e non solo a quelle di cui al d.m. MIPAAF n. 6908 del 20 luglio 2018. L’indennità giornaliera, inoltre, è riconosciuta anche per la giornata del sabato, che viene conteggiata come giornata lavorativa.
L’indennità giornaliera deve essere ricondotta, ai fini fiscali, nel regime previsto per le indennità sostitutive di reddito, e, come tali, assoggettate a tassazione come reddito di lavoro dipendente.